Dal 01 gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole Incoterms sulle spedizioni internazionali, le Incoterms 2020.
Ogni 10 anni la Camera del Commercio Internazionale elabora le nuove regole Incoterms che delineano le regole e le normative da rispettare nell’ambito delle spedizioni internazionali.
Valutando sulla base di quelle in vigore va ad apportare modifiche che possono migliorare i servizi offerti dalle varie attività di spedizione, ma che possono al tempo stesso tutelare chi vende, compra o trasporta un prodotto.
Con l’inizio dell’anno 2020 sono entrate in vigore le nuove normative con qualche novità, qualche assenza e alcune conferme per permettere ai servizi di trasporto internazionali di facilitare la loro organizzazione, gestione del trasporto merci e la realizzazione di contratti di compra vendita.
Le norme Incoterms 2020 servono a fissare le condizioni generali commerciali per la vendita di beni a livello mondiale. In questo modo verrà delineata, di volta in volta, una linea guida da seguire non solo per quanto riguarda la spedizione, il documento di trasporto, l’etichettatura e l’imballaggio ma anche le responsabilità, le spese ed i rischi sia del venditore che dell’acquirente quando ovviamente si tratta di compravendite internazionali.
Le regole Incoterms riguardano perciò corrieri, corrieri espressi, navi merci, aerei merci e tutti i mezzi adibiti al trasporto di prodotti.
Andiamo per gradi, cosa sono i termini Incoterms?
Con Incoterms 2020 si vanno ad indicare i termini che sono utilizzati nel campo delle spedizioni internazionali, in questo modo si rende chiaro i doveri e i diritti di ogni soggetto giuridico coinvolto.
Il primo cambiamento lo incontriamo proprio nella modifica delle sigle di identificazione che sono state così suddivise:
- A1/b1 obbligazioni generali
- A2/b2 consegna/presa in carico
- A3/b3 trasferimenti dei rischi
- A4/b4 trasporto
- A5/b5 assicurazione
- A6/b6 documento di trasporto/consegna
- A7/b7 sdoganamento all’esportazione/importazione
- A8/b8 controllo/imballo/marcatura
- A9/b9 ripartizione delle spese
Per quanto riguarda invece i termini di trasporto sono nuovamente 11, non sono stati però modificati né quelli marittimi né quelli per le vie navigabili interne.
Troviamo un nuovo termine il DPU ossia Delivery at Place Unloaded si è sostituito il DAT che era stato introdotto nel 2010.
Con il nuovo DPU dovrà essere indicato il luogo di consegna a terra della merce e non più quello di destinazione.
Rimangono invariati, invece, i termini EXW, DOP e CPT non ne è stata modificata neanche la destinazione. Per quanto riguarda FCA il compratore della merce ha diritto di chiedere al venditore una polizza di carico che riporti la dicitura messa a bordo.
Con le nuove disposizioni i CIP prevedono l’obbligo di emettere la copertura assicurativa di livello A, la più alta esistente. Troviamo poi il CIF che permette di emettere coperture assicurative classiche di categoria C.
Le DPU e DAP si è scelto di modificare il termine terminal con qualsiasi altro che deve essere concordato in precedenza. DDP, DAP, DPU, FCA il venditore può non affidarsi a parti terze per la consegna della merce ma eseguirle lui stesso con mezzi propri.
Cosa succede con i vecchi termini del 2010?
Come dichiarato da Fedespedi, associazione a tutela delle aziende di spedizioni che ha partecipato attivamente alla creazione dei nuovi termini, le vecchie disposizioni presenti nell’Incoterms 2010 sono ancora oggi sempre valide.
Quindi onde evitare di fare confusione è bene specificare all’interno dei documenti di spedizione delle merci a quali disposizioni ci si sta affidando. Il processo può essere eseguito indicando l’anno dell’Incoterms che le prevede.
I vostri documenti di trasporto d’ora in avanti porteranno perciò o la dicitura di Incoterms 2020, se seguirete le nuove disposizioni, oppure Incoterms 2010 se ancora oggi volete affidarvi alle vecchie.
Cosa succede invece per chi deve esportare le autovetture?
Un altro settore dell’esportazione che ha visto nuove normative in arrivo, che sono partite a Gennaio 2020, sono le autovetture. Come deve comportarsi chi deve esportare un’auto? Cos’è cambiato?
La normativa riguarda esclusivamente i veicoli che prevedono l’esportazione a partire dal 01 Gennaio 2020. Ad essere modificata, in particolar modo è stata l’articolo 103, comma 1 del Codice Stradale.
Essa prevede che a partire dal 01 Gennaio 2020, tutte le vetture che hanno bisogno di essere esportate devono eseguire la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, conosciuto anche con la sigla PRA prima dell’esportazione stessa del veicolo.
La radiazione è possibile unicamente se il veicolo è stato sottoposto a revisione nei sei mesi antecedenti alla richiesta di esportazione, la revisione deve essere risultato positiva per poter richiedere la radiazione.
Il PRA, dopo la richiesta di esportazione, rilascerà un Certificato di Radiazione in formato Digitale conosciuto con la sigla CDPD. A chi ha eseguito la richiesta verrà rilasciata una ricevuta con i relativi codici d’accesso per poter visualizzare il CDPD. Ad eseguire la domanda possono essere non solo i titolari del mezzo ma anche gli eredi o il proprietario non ancora intestatario. Il proprietario non intestatario, qualora volesse effettuare la domanda lui stesso dovrà allegare ad essa copia del contratto di compravendita, secondo quanto previsto dalla legge.
Nel momento in cui si ha la possibilità di avere il Certificato di Radiazione si diventa esenti dal pagamento del bollo. L’autovettura sarà ufficialmente cancellata dal PRA non appena verrà materialmente esportata.
E se invece abbiamo bisogno di arrivare a destinazione con l’utilizzo del mezzo?
Nel caso in cui il proprietario o l’intestario hanno necessità di raggiungere il paese di destinazione utilizzando il mezzo, dovrà richiedere il foglio di via con relative targhe provvisorie presso la Motorizzazione Civile oppure avvalendosi di uno studio di consulenza automobilistico.
Cosa fare in caso di fermo amministrativo sul mezzo?
Nel caso in cui, l’autovettura che dobbiamo esportare, presenta un fermo amministrativo saremo costretti prima ad eseguire la cancellazione del fermo, secondo i termini del fermo stesso, e poi richiedere il Certificato di Radiazione.
Nel caso invece in cui ci sia un’ipoteca o un pignoramento sul mezzo?
In questi casi invece la richiesta che effettueremo per il Certificato di Radiazione dovrà contenere anche un atto di consenso redatto dalla parte creditrice che ha effettuato l’ipoteca o il pignoramento, nella quale dichiara di essere consenziente all’esportazione del mezzo.
Come presentare la domanda?
La domanda deve essere presentata presso lo sportello telematico automobilistico, in alternativa presso il consolato italiano situato nella nazione di destinazione finale.